Art. 11.
(Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e cessioni fra detenuti e internati).

      1. I detenuti e gli internati possono tenere con sè i generi e gli oggetti utili alla cura della persona, al soddisfacimento dei loro interessi culturali e artistici, nonché alla partecipazione e all'espletamento delle attività trattamentali. È consentito inoltre il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo. È consentito inoltre di tenere nella propria camera, per i motivi indicati nel primo periodo, computer portatili privi di collegamenti in rete e i supporti informatici relativi. Tali generi ed oggetti sono sottoposti al limite di non determinare, nella camera, un ingombro eccessivo. Nelle camere a più posti tale valutazione tiene conto della compatibilità dell'analogo diritto degli altri occupanti.
      2. Il regolamento specifica gli altri generi ed oggetti che possono essere tenuti, oltre a quelli previsti dal comma 1. Possono altresì essere indicate limitazioni dettate da motivate esigenze di sicurezza, igiene e compatibilità di spazio. I libri, comunque, possono essere sempre tenuti e non ne può essere disposta la scomposizione.
      3. E vietato il possesso di denaro.
      4. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo; tale controllo deve essere operato in modo da evitare il danneggiamento delle cose. Il numero e il peso di tali pacchi sono specificati nel regolamento, che indica anche i generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni

 

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in sede di controllo e le modalità di ricezione degli stessi.
      5. I libri possono essere inviati separatamente dai pacchi di cui al comma 4 e senza tenere conto dei limiti stabiliti nello stesso comma.
      6. Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.
      7. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.
      8. È consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modico valore, compresi i generi alimentari.